[1]Istituzione di una zona di libero scambio e rapporto con l'accordo OMC

[2]1. Le parti del presente accordo istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS"). 2. Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci vigenti(1) che discendono dall'accordo OMC.

[3]---------- (1) Il termine "vigenti" implica che il paragrafo si applica esclusivamente alle disposizioni vigenti dell'accordo OMC e non alle modifiche o alle disposizioni concordate successivamente alla finalizzazione del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art77 · fonte su Normattiva