[1]Clausola di standstill
[2]Nessuna delle parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte(3). Cio' non osta a che una delle parti:
- a)dopo una riduzione unilaterale, aumenti un dazio doganale al livello stabilito nelle sua tabella di soppressione dei dazi;
- b)mantenga o aumenti un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione dell'OMC, o
- c)aumenti le aliquote di base su merci escluse con l'obiettivo di pervenire a una tariffa esterna comune.
[3]---------- (3) Per le merci che non sono oggetto di trattamento preferenziale, per "dazio doganale" si intende l'"aliquota di base" indicata nelle tabelle della parte.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
