[1]Clausola di standstill

[2]Nessuna delle parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte(3). Cio' non osta a che una delle parti:

  • a)dopo una riduzione unilaterale, aumenti un dazio doganale al livello stabilito nelle sua tabella di soppressione dei dazi;
  • b)mantenga o aumenti un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione dell'OMC, o
  • c)aumenti le aliquote di base su merci escluse con l'obiettivo di pervenire a una tariffa esterna comune.

[3]---------- (3) Per le merci che non sono oggetto di trattamento preferenziale, per "dazio doganale" si intende l'"aliquota di base" indicata nelle tabelle della parte.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art84 · fonte su Normattiva