[1]Clausola di standstill
[2]Nessuna delle Parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria del territorio dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di:
- a)aumentare un dazio doganale al livello stabilito nella propria tabella successivamente a una riduzione unilaterale, oppure
- b)mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (di seguito "DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
