[1]Clausola di standstill

[2]Nessuna delle Parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria del territorio dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di:

  • a)aumentare un dazio doganale al livello stabilito nella propria tabella successivamente a una riduzione unilaterale, oppure
  • b)mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (di seguito "DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art30 · fonte su Normattiva