[1]Comitato parlamentare di associazione

[2]1. E' istituito un comitato parlamentare di associazione, composto di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) e, nel caso delle Repubbliche della parte AC che non siano membri del PARLACEN, di rappresentanti designati dai loro rispettivi Congressi nazionali, dall'altra, che si riuniscono e si scambiano opinioni. Esso stabilisce autonomamente la frequenza delle proprie riunioni ed e' presieduto alternativamente da una delle due parti. 2. Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di associazione puo' chiedere le pertinenti informazioni in merito all'attuazione del presente accordo al Consiglio associazione, che fornisce le informazioni richieste. 4. Il comitato parlamentare di associazione e' informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione. 5. Il comitato parlamentare di associazione puo' presentare raccomandazioni al Consiglio di associazione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art9 · fonte su Normattiva