[1]Sottocomitati

[2]1. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato di associazione e' assistito dai sottocomitati istituiti dal presente accordo. 2. Il comitato di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi sottocomitato aggiuntivo. Puo' decidere di modificare i compiti assegnati ai sottocomitati o disporne lo scioglimento. 3. I sottocomitati si riuniscono, a livello appropriato, una volta l'anno o su richiesta di una delle parti o del comitato di associazione. Quando tenute di persona, le riunioni hanno luogo alternativamente a Bruxelles o in America centrale. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. 4. I sottocomitati sono presieduti, a turno e per un periodo di un anno, da un rappresentante della parte UE, da una parte, e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC, dall'altra. 5. L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione. 6. Il Consiglio di associazione adotta i regolamenti interni, che precisano la composizione e le funzioni dei sottocomitati e le modalita' del loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel presente accordo. 7. E' istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste il comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni relative alla parte III del presente accordo. Il sottocomitato per la cooperazione svolge anche i seguenti compiti:

  • a)si occupa, su incarico del comitato di associazione, di qualsiasi questione relativa alla cooperazione;
  • b)segue l'attuazione generale della parte III del presente accordo;
  • c)discute temi di cooperazione che possono influire sul funzionamento della parte III del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art8 · fonte su Normattiva