[1]Comitato parlamentare CARIFORUM-CE
[2]1. E' istituito un comitato parlamentare CARIFORUM-CE, che riunisce membri del Parlamento europeo e delle assemblee legislative degli Stati del CARIFORUM, consentendo loro uno scambio di opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni. Esso coopera con l'assemblea parlamentare paritetica di cui all'articolo 17 dell'accordo di Cotonou. 2. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE e' composto di membri del Parlamento europeo da un lato e da membri delle assemblee legislative degli Stati del CARIFORUM dall'altra. Rappresentanti delle parti possono partecipare alle riunioni del comitato parlamentare CARIFORUM-CE. 3. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE adotta il proprio regolamento interno e ne da' comunicazione al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 4. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE e' presieduto, a rotazione, da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante di un'assemblea legislativa di uno Stato del CARIFORUM secondo quanto stabilito dal regolamento interno. 5. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE puo' chiedere le pertinenti informazioni in merito all'attuazione del presente accordo al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, che fornisce le informazioni richieste. 6. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE e' informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 7. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
