[1]Amministrazione dei procedimenti di salvaguardia

[2]1. Ciascuna parte garantisce l'amministrazione coerente, imparziale e ragionevole delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, decisioni e pronunce che disciplinano i procedimenti di applicazione delle misure di salvaguardia. 2. Nei procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione ciascuna parte affida le deliberazioni circa il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio a un'autorita' competente incaricata dell'inchiesta. Le deliberazioni sono soggette al riesame dei tribunali ordinari o amministrativi, nei limiti previsti dalla legislazione interna. 3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure eque, rapide, trasparenti ed efficaci per i procedimenti di salvaguardia di cui alla presente sezione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art99 · fonte su Normattiva