[1]Non cumulo

[2]Nessuna parte puo' applicare contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:

  • a)una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla sottosezione B.3 (Misure di salvaguardia bilaterali) del presente capo; e
  • b)una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia ("accordo sulle misure di salvaguardia") o dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art100 · fonte su Normattiva