[1]Non cumulo
[2]Nessuna parte puo' applicare contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:
- a)una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla sottosezione B.3 (Misure di salvaguardia bilaterali) del presente capo; e
- b)una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia ("accordo sulle misure di salvaguardia") o dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
