[1]di salvaguardia

[2]1. Previe consultazioni in sede di comitato misto, ciascuna parte puo' prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o piu' attivita' di cooperazione, se ritiene che non sia piu' garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento del GNSS, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purche' delle consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione di dette misure. 2. La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto e' necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. L'altra parte puo' chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalita' di tali misure. Qualora non fosse possibile risolvere tale controversia entro sei mesi, la controversia puo' essere sottoposta da una delle parti ad arbitrato vincolante conformemente alla procedura illustrata nell'allegato I. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione europea.

Testo vigente dal 26 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;74~accordo-di-cooperazione-art22 · fonte su Normattiva