[1]Durata e termine

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento di denunciarlo. 2. La denuncia effettuata da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della avvenuta notifica dell'altra Parte. 3. Il termine del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[4]Fatto a Roma il 3 maggio 2016 in due originali, nella lingua italiana, mongola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;139~accordo-art12 · fonte su Normattiva