[1]Articolo XI: Durata e denuncia

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo indeterminato. 2. Ciascuna Parte potra', in qualunque momento, denunciare il presente Accordo. 3. La denuncia dovra' essere notificata all'altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, e avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte abbia ricevuto la tale notifica. 4. La denuncia del presente Accordo non influenzera' i programmi e le attivita' in corso previste dal medesimo Accordo, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;135~accordo-artxi · fonte su Normattiva