[1]E TERMINE
[2]1. Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando una delle Parti non decidera', in qualsiasi momento, di denunciarlo. 2. La denuncia dell'Accordo effettuata da una delle Parti dovra' essere notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici. La stessa avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.
[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 25 maggio 2021
