[1]Riunione delle domande

[2]1. Qualora due o piu' domande presentate a norma della presente sezione abbiano in comune una questione di diritto o di fatto e derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze, il convenuto puo' presentare al presidente del tribunale una richiesta di riunione di tali domande o di parti di esse. La richiesta contiene:

  • a)i nomi e gli indirizzi delle parti della controversia interessate dalle domande in relazione alle quali si richiede la riunione;
  • b)la portata della riunione richiesta; e
  • c)i motivi alla base della richiesta. Il convenuto trasmette la richiesta a ciascun ricorrente interessato da una domanda in relazione alla quale il convenuto intende ottenere la riunione. 2. Se tutte le parti della controversia interessate dalle domande in relazione alle quali si intende ottenere la riunione concordano sulla riunione delle domande, le parti della controversia presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale a norma del paragrafo 1. Dopo aver ricevuto tale richiesta congiunta, il presidente del tribunale costituisce una nuova divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) ("divisione incaricata di riunire le domande"), competente sulla totalita' o su parte delle domande che formano oggetto della richiesta congiunta di riunione. 3. Se le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non sono giunte a un accordo in merito alla riunione delle domande entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione di cui al paragrafo 1, il presidente del tribunale costituisce una divisione incaricata di riunire le domande a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale). La divisione incaricata di riunire le domande dichiara la propria competenza a conoscere della totalita' o di parte delle domande se, una volta esaminate le osservazioni formulate dalle parti della controversia, decide che cio' permetterebbe di garantire al meglio l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze. 4. La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento sulla base delle norme in materia di risoluzione delle controversie scelte di comune accordo dai ricorrenti tra quelle di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2. 5. Se i ricorrenti non hanno raggiunto un accordo sulle norme in materia di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla data in cui l'ultimo ricorrente ha ricevuto la richiesta di riunione delle domande, la divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento conformemente al regolamento arbitrale UNCITRAL. 6. Le divisioni del tribunale costituite a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) si dichiarano incompetenti a conoscere delle domande o di parti delle domande in relazione alle quali e' competente la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande; i procedimenti istruiti da tali divisioni sono sospesi o aggiornati, a seconda dei casi. La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande pronuncia in relazione alle parti delle domande su cui ha dichiarato la propria competenza e' vincolante per le divisioni competenti a conoscere del resto delle domande a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 3.55 (Sentenza finale). 7. Un ricorrente puo' ritirare la domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo e tale domanda non puo' essere ripresentata, integralmente o parzialmente, a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda). 8. Su richiesta del convenuto, la divisione incaricata di riunire le domande, sulla stessa base e con gli stessi effetti di cui ai paragrafi 3 e 6, puo' decidere se dichiarare la propria competenza a conoscere della totalita' o di parte di una domanda presentata dopo l'avvio del procedimento di riunione delle domande e rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1. 9. Su richiesta di uno dei ricorrenti, la divisione incaricata di riunire le domande puo' prendere misure opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale ricorrente nei confronti degli altri ricorrenti. Tali misure possono comprendere la presentazione agli altri ricorrenti di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art359 · fonte su Normattiva