[1]Consultazioni

[2]1. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. Una parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni, inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato, illustrando i motivi della richiesta di consultazioni, ivi compresi l'individuazione delle misure in questione, le disposizioni applicabili di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) e i motivi per cui le misure si considerano incompatibili con tali disposizioni. 3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, a meno che le parti non decidano diversamente, hanno luogo nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti ulteriori. 4. Le consultazioni su questioni urgenti si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano diversamente. 5. Se la parte cui e' presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini fissati rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte attrice puo' richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale).

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art326 · fonte su Normattiva