[1]Comunicazione di informazioni

[2]1. Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facolta' di acquisire pareri di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate alle parti affinche' queste ultime possano formulare osservazioni. 2. Le persone fisiche e giuridiche interessate delle parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformita' dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art341 · fonte su Normattiva