[1]Comunicazione di informazioni
[2]1. Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facolta' di acquisire pareri di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate alle parti affinche' queste ultime possano formulare osservazioni. 2. Le persone fisiche e giuridiche interessate delle parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformita' dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).
Testo vigente dal 12 ottobre 2023
