[1]Informazioni e consulenza tecnica

[2]Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' chiedere le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facolta' di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate e presentate alle parti affinche' possano formulare osservazioni entro il termine fissato dal collegio arbitrale.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art320 · fonte su Normattiva