[1]Spese
[2]1. Le spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorita' competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorita' competenti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni con cui dovra' essere trattata la richiesta, nonche' le modalita' di ripartizione delle spese. 2. Salvo se altrimenti deciso dalle Autorita' competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorita' competente inviante.
Testo vigente dal 1 ottobre 2025
