1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorita' competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui dovra' essere trattata la richiesta, nonche' le modalita' di ripartizione delle spese. 2. Salvo se altrimenti concordato dalle Autorita' competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorita' competente inviante.

Testo vigente dal 4 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-21;57~accordo-art10 · fonte su Normattiva