[1]Spese

[2]1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorita' competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano per stabilire i' termini e le condizioni in cui dovra' essere trattata la richiesta, nonche' il modo per ripartire le spese. 2. Salvo altrimenti concordato dalle Autorita' competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorita' competente inviante.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;148~accordo-art11 · fonte su Normattiva