Art. 14 (Trattato)
Alte Parti Contraenti riconoscono l'interesse reciproco a favorire comuni attivita' di cooperazione scientifica e tecnica ed, a tal fine, promuoveranno l'effettuazione di congiunti programmi coordinati di ricerca, sviluppo e istruzione, lo scambio di esperti e missioni tecniche e di informazioni e documenti nonche' dei loro mezzi di diffusione.
Testo vigente dal 27 gennaio 2004
