Alte Parti Contraenti riconoscono l'interesse reciproco a favorire comuni attivita' di cooperazione scientifica e tecnica ed, a tal fine, promuoveranno l'effettuazione di congiunti programmi coordinati di ricerca, sviluppo e istruzione, lo scambio di esperti e missioni tecniche e di informazioni e documenti nonche' dei loro mezzi di diffusione.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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