Art. 15 (Trattato)
Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare, anche attraverso periodiche consultazioni. Esse intendono, su base di reciprocita', agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte Contraente per visite ufficiali, di affari, a scopi culturali, turistici e privati.
Testo vigente dal 27 gennaio 2004
