[1]Cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, e della ricerca scientifica e tecnologica

[2]1. Ciascuna Parte promuovera' lo sviluppo della cooperazione in ambito accademico tra i due Paesi, attraverso l'incremento degli accordi inter universitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Le Parti incoraggeranno anche lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni in ogni campo. 2. Ciascuna Parte promuovera' lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di accreditamento accademico applicabili nelle universita' di entrambi Paesi. 3. Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. La cooperazione scientifica e tecnologica verra' sviluppata attraverso:

  • a)lo scambio di ricercatori;
  • b)lo scambio di informazioni, studi e documenti di natura scientifica e tecnica;
  • c)l'attuazione di progetti di ricerca e studi congiunti in selezionate aree di comune interesse;
  • d)l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse. 4. Ciascuna Parte verifichera' in base alle risorse disponibili, le opportunita' di cooperazione attraverso la messa a disposizione di borse di studio e posti disponibili per studenti e laureati per il proseguimento di studi universitari / post universitari e attivita' di ricerca. 5. Ciascuna Parte incoraggera' visite di studenti universitari in entrambi i Paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi previamente concordati.

Testo vigente dal 26 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;7~accordo-art3 · fonte su Normattiva