[1]ALLEGATO TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHIZA

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica Kirghiza, che d'ora innanzi saranno chiamate le Alte Parti Contraenti, desiderando rafforzare l'amicizia che unisce i due Paesi e i due popoli e approfondire la collaborazione nei campi politico, economico e culturale, desiderose di sviluppare le loro relazioni sui valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, intenzionate a contribuire al consolidamento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace e sulla giustizia, tenendo conto dei profondi mutamenti politici ed economici verificatisi nel continente eurasiatico, confermando la loro fedelta' agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione delle Nazioni Unite, consapevoli della fondamentale importanza dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e ribadendo gli impegni con essi assunti, consapevoli dei ruolo dell'Unione Europea, della NATO, dell'OSCE e delle altre strutture europee nella costruzione della nuova Europa, nello spirito di sempre piu' stretti legami tra l'Unione Europea e la Repubblica Kirghiza, sanciti dall'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato il 9 febbraio 1995, determinate a sviluppare i reciproci rapporti di amicizia e di collaborazione, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del rispetto reciproco in conformita' con i principi di sovranita', parita' di diritti e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'individuo. A tale scopo le Alte Parti Contraenti potranno stipulare, se del caso, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;14~trattato-art1 · fonte su Normattiva