[1]presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. La sua validita' verra' prorogata automaticamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamnente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. Fatto a Roma il 3 marzo 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e kirghiza, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]PER LA REPUBBLICA PER LA REPUBBLICA ITALIANA KIRGHIZA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;14~trattato-art19 · fonte su Normattiva