[1]in vigore e denuncia

[2]1. Il presente accordo entra in vigore dopo la firma nel momento in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. 2. Salvo diversa disposizione, la denuncia del presente accordo non incide sulla validita' ne' sulla durata di eventuali accordi conclusi sulla sua base, ne' di specifici diritti ed obblighi che da esso traggano fondamento. 3. Il presente accordo puo' essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui le Parti si scambiano le note diplomatiche che informano l'altra Parte dell'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'emendamento. 4. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso e' prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non comunichi alla controparte, con preavviso scritto notificato almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, la sua intenzione di non prorogare l'accordo. 5. Il presente accordo puo' essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno. Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ebraica. I testi in lingua inglese e in lingua ebraica sono i soli facenti fede.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;53~accordo-art18 · fonte su Normattiva