Alte Parti Contraenti, per il coordinamento e lo stimolo della collaborazione bilaterale in tutti i settori nonche' per favorire la soluzione dei problemi che dovessero sorgere nel quadro di tale collaborazione, costituiranno un Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e le Questioni Generali ed un Gruppo di Lavoro per gli scambi e la cooperazione economica e industriale. Il Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e per le Questioni Generali sara' presieduto, per la Parte Italiana c'per la Parte kirghiza da esponenti del Ministero degli Affari Esteri delle Alte Parti Contraenti: esso sara' composto da rappresentanti dei Ministeri e degli Enti pubblici delle due Alte Parti Contraenti, con competenza per le questioni che saranno trattate dal Gruppo. Il Gruppo di lavoro per gli Scambi e la Cooperazione Economica e Industriale sara' presieduto per Parte italiana da un rappresentante del Ministero del Commercio Estero e per Parte kirghiza da un rappresentante del Ministero dell'Industria e del Commercio con l'Estero e sara' composto, prevalentemente da esponenti di imprese e di associazioni industriali di categoria.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;14~trattato-art7 · fonte su Normattiva