[1]Realizzazione della Cooperazione
[2]1. Le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro congiunto allo scopo di coordinare le attivita' di cooperazione nel settore della Difesa fra le Parti.
[3]2. Il gruppo di lavoro congiunto sara' costituito dai rappresentanti dei rispettivi Ministeri della Difesa e Ministeri degli Affari Esteri e, se del caso, di altre istituzioni d'interesse delle Parti.
[4]3. Il luogo e la data degli incontri del gruppo di lavoro congiunto saranno decisi di comune accordo fra le Parti, nel rispetto degli altri meccanismi bilaterali esistenti.
Testo vigente dal 22 marzo 2011
