[1]Realizzazione della Cooperazione

[2]1. Le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro congiunto allo scopo di coordinare le attivita' di cooperazione nel settore della Difesa fra le Parti.

[3]2. Il gruppo di lavoro congiunto sara' costituito dai rappresentanti dei rispettivi Ministeri della Difesa e Ministeri degli Affari Esteri e, se del caso, di altre istituzioni d'interesse delle Parti.

[4]3. Il luogo e la data degli incontri del gruppo di lavoro congiunto saranno decisi di comune accordo fra le Parti, nel rispetto degli altri meccanismi bilaterali esistenti.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art2 · fonte su Normattiva