- 1)Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che metta fine totalmente o parzialmente all'esecuzione della pena.
- 2)Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione mettono fine all'esecuzione della pena non appena informate di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la pena del suo carattere esecutivo.
Testo vigente dal 18 febbraio 2013
