[1]DELL'ESECUZIONE

[2]Lo Stato di esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena e' informato dallo Stato di condanna di una qualsiasi decisione o misura per effetto della quale la condanna cessa di essere esecutiva.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art15 · fonte su Normattiva