• 1)Ognuno degli Stati notifichera' per via diplomatica all'altro l'esecuzione delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Le notifiche che danno atto dell'esecuzione di tali procedure verranno scambiate al piu' presto possibile.
  • 2)Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica. Ognuno dei due Stati potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo trasmettendo all'altro, per via diplomatica, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la denuncia avra' effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale avviso. Fatto a Il Cairo, il 15 febbraio 2001 In triplice copia, nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo francese. In fede di che i rappresentanti dei due Stati debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

[2]p. Il Governo della Repubblica italiana p. Il Governo della Repubblica araba d'Egitto

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art23 · fonte su Normattiva