[1]ENTRATA IN VIGORE

[2]1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle necessarie procedure legali interne.

[3]2. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti:

[4](a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte - alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore;

[5](b) con riferimento ad altre imposte - all'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-02-03;6~art31 · fonte su Normattiva