Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici e archeologici, favorendo iniziative e lo scambio di esperienze nel settore della conservazione e del recupero del patrimonio del paesaggio culturale di ciascuno dei due Paesi e nel settore della promozione della qualita' dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanee. Sara' incoraggiata la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favorita la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni. Le Parti Contraenti, nel concordare sulla necessita' di proteggere il patrimonio culturale, promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti e altri oggetti d'interesse storico, artistico e demo-etno-antropologico, nonche' lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;14~accordo-art13 · fonte su Normattiva