Le due Parti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attivita' sportive, intensificheranno la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, favoriranno la promozione di contatti diretti tra i comitati olimpici internazionali, federazioni, associazioni, unioni e squadre dei due Paesi, favoriranno lo stabilimento della collaborazione diretta tra studiosi ed esperti per lo scambio di informazioni scientifico-metodologiche e sportivo-mediche del settore della cultura fisica e dello sport.
Testo vigente dal 3 marzo 2015
