[1]culturale

[2]Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di tutela, restauro, conoscenza e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, ivi incluse l'architettura, l'urbanistica e l'arte contemporanea. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni ed esperti in questi settori e nel settore archeologico. Ciascuna Parte Contraente, in accordo con le rispettive legislazioni, consentira' ai ricercatori dell'altra Parte Contraente la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei. Verranno altresi' incoraggiate le missioni archeologiche, frutto della collaborazione bilaterale, di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro. Ciascuna delle Parti Contraenti, in accordo con le rispettive legislazioni, consentira' l'accesso al materiale inerente la storia dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i relativi documenti

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;164~accordo-art6 · fonte su Normattiva