Le Parti si adopereranno per facilitare la concessione, secondo principi di reciprocita' e nei limiti dei fondi disponibili, di borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese al fine di effettuare studi e ricerche a livello di corso di laurea e post-laurea, o presso istituzioni simili come accademie delle belle arti, o istituzioni nei settori dell'archeologia e della linguistica.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;6~accordo-art7 · fonte su Normattiva