Le Parti si adopereranno per facilitare la concessione, secondo principi di reciprocita' e nei limiti dei fondi disponibili, di borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese al fine di effettuare studi e ricerche a livello di corso di laurea e post-laurea, o presso istituzioni simili come accademie delle belle arti, o istituzioni nei settori dell'archeologia e della linguistica.
Testo vigente dal 6 febbraio 2019
