Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalita' giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi. Il riconoscimento dei titoli accademici e' disposto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.

Testo vigente dal 20 gennaio 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-12-29;240~art7 · fonte su Normattiva