1. Le strutture di cui all'Allegato 1 sono realizzate e gestite nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessita' di permessi di costruire o altre formalita' analoghe previste dalla normativa albanese. La Parte italiana ha solo l'obbligo di trasmettere alle autorita' albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilita' e alla funzionalita' delle strutture. 2. La Parte italiana realizza altresi' le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree, in funzione dell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente Protocollo. 3. La Parte albanese facilita l'erogazione dei servizi necessari all'esercizio delle strutture di cui all'Allegato 1, alle quali sono applicate condizioni non meno favorevoli di quelle praticate a strutture simili. I costi necessari all'erogazione di tali servizi sono interamente sostenuti dalla Parte italiana. 4. Le spese sostenute dalla Parte italiana per la realizzazione delle strutture di cui all'Allegato 1 sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali. La Parte Italiana non chiede esenzioni da tasse o altri pagamenti comunque denominati che rappresentano corrispettivi per la fruizione di servizi pubblici. 5. Per le esigenze della realizzazione e della gestione delle strutture di cui all'articolo 4 le competenti autorita' della Parte italiana sono esenti da restrizioni o controlli valutari e possono liberamente trasferire valute in deroga alle disposizioni vigenti nella Repubblica di Albania. 6. La Parte albanese facilita il sollecito disbrigo delle operazioni doganali relative a materiali e attrezzature richieste dalla Parte italiana per la realizzazione delle attivita' previste dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 22 febbraio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-21;14~protocollo-art5 · fonte su Normattiva