1. Le competenti autorita' delle Parti collaborano ai fini del mantenimento della sicurezza delle Aree. 2. Le competenti autorita' della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese. 3. Le competenti autorita' della Parte Italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le competenti autorita' della Parte albanese possono accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorita' della Parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento. 4. Con riferimento ai rispettivi obblighi relativi alla sicurezza, ognuna delle Parti istituisce un'unita' responsabile del buon andamento, del coordinamento e della supervisione delle questioni di sicurezza. 5. Le competenti autorita' italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale. 6. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle Aree, le autorita' albanesi li ricondurranno nelle stesse. I costi che derivano dall'attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo. 7. Le competenti autorita' italiane sostengono ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture di cui all'Allegato 1, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l'assistenza delle autorita' albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla Parte italiana, impegnandosi affinche' tale trattamento rispetti i diritti e le liberta' fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale. 8. I documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle autorita' italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorita' albanesi.
Testo vigente dal 22 febbraio 2024
