1. La Parte Italiana comunica previamente, per le vie diplomatiche, i nominativi del personale italiano. 2. L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano per le finalita' previste dal presente Protocollo e' esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalita' previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione. Al personale italiano che permane nel territorio albanese per piu' di 90 giorni e' rilasciato, gratuitamente e a semplice richiesta, un documento di riconoscimento («permesso unico»). 3. Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d'Albania. 4. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non e' soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorita' italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorita' albanesi. 5. Salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo, il personale italiano e' sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese. 6. Senza pregiudizio per il paragrafo 4, il personale italiano gode di immunita' da qualsiasi forma di detenzione in Albania, salvo i casi previsti dal paragrafo 5, soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali. Nei casi di cui al paragrafo 5, quando sono applicate al personale italiano misure restrittive della liberta' personale, le autorita' albanesi le comunicano immediatamente alle autorita' italiane. 7. Per cure urgenti, il personale italiano puo' accedere alle strutture sanitarie albanesi. I relativi costi sono a carico della persona interessata o della Parte italiana, ai sensi di quanto previsto dal presente Protocollo. 8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il personale italiano ha l'obbligo di rispettare le leggi della Repubblica di Albania e di non interferire negli affari interni della medesima. 9. La Parte italiana mette a disposizione delle autorita' albanesi la lista nominativa del personale munito di porto d'armi nell'esercizio delle proprie funzioni nonche' le relative disposizioni di ricezione e di consegna dell'arma da e a detto personale. 10. Al personale di cui al paragrafo 9 e' vietato portare l'arma in territorio albanese al di fuori del servizio. Ai sensi del presente paragrafo il servizio include l'accompagnamento dei migranti da e verso le Aree. La Parte italiana adotta le misure necessarie atte a garantire la sicurezza degli armamenti e delle munizioni impiegate ai sensi del presente Protocollo.

Testo vigente dal 22 febbraio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-21;14~protocollo-art7 · fonte su Normattiva