Ogni Parte Contraente adottera' o incoraggera' misure in favore dei giovani delle zone agricole al fine:
- a)di garantire loro un indirizzo professionale adattato alle loro esigenze e praticato da persone qualificate, anche prima della fine degli studi;
- b)di assicurare loro una formazione generale e professionale adeguata che offra loro possibilita' uguali a quelle offerte agli altri giovani per quel che concerne il loro inserimento nella vita professionale;
- c)di creare o di trasformare, all'occorrenza, scuole professionali, centri di formazione e di perfezionamento professionali o scuole superiori di agricoltura; d)di concedere loro borse d'insegnamento a condizioni tali da offrire loro possibilita' uguali a quelle di cui godono gli altri giovani.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
