Parte Contraente adottera' e incoraggera' tutte le misure appropriate al fine di assicurare ai bambini che vivono nelle zone agricole una formazione e una educazione di livello equivalente a quello assicurato nelle zone urbane. Tali misure si riferiranno specialmente a:

  • a)la concessione di aiuti intesi a permettere la costruzione di locali scolastici necessari ad abolire progressivamente l'insegnamento a classi uniche;
  • b)il trasporto degli alunni;
  • c)l'assegnazione alle scuole delle zone agricole di personale insegnante qualificato e in numero sufficiente.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art9 · fonte su Normattiva