Parte Contraente adottera' e incoraggera' tutte le misure appropriate al fine di assicurare ai bambini che vivono nelle zone agricole una formazione e una educazione di livello equivalente a quello assicurato nelle zone urbane. Tali misure si riferiranno specialmente a:
- a)la concessione di aiuti intesi a permettere la costruzione di locali scolastici necessari ad abolire progressivamente l'insegnamento a classi uniche;
- b)il trasporto degli alunni;
- c)l'assegnazione alle scuole delle zone agricole di personale insegnante qualificato e in numero sufficiente.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
