Art. 11
La Regione adegua i mezzi dell'attivita' programmatoria in agricoltura al fine di realizzare nelle campagne, secondo lo spirito dell'articolo 44 della Costituzione, equi rapporti sociali, livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli degli altri settori produttivi; - assicura, in concorso con le altre Regioni, la rilevazione e l'utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e per gli usi civili nelle campagne; - stabilisce gli indirizzi e gli interventi nelle infrastrutture, con particolare riguardo alla viabilita' rurale; - agevola lo sviluppo della proprieta' coltivatrice diretta, riconoscendo il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice; - cura il rinnovamento delle strutture produttive; - promuove la qualificazione professionale degli addetti; - incentiva e coordina la sperimentazione agraria; - interviene con adeguate misure per l'incremento delle attivita', svolte in forme associative, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la valorizzazione delle risorse del territorio, in relazione alle caratteristiche delle singole zone anche di intesa con le altre Regioni; - adotta iniziative ed interviene con mezzi adeguati per sostenere la zootecnia; - tutela ed incrementa il patrimonio forestale; - assume iniziative in favore delle zone e delle comunita' montane. La Regione favorisce, con interventi diretti, iniziative atte a valorizzare il settore della pesca nelle acque interne; - disciplina la caccia anche al fine di tutelare il patrimonio faunistico.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
