La Regione adegua i mezzi dell'attivita' programmatoria in agricoltura al fine di realizzare nelle campagne, secondo lo spirito dell'articolo 44 della Costituzione, equi rapporti sociali, livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli degli altri settori produttivi; - assicura, in concorso con le altre Regioni, la rilevazione e l'utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e per gli usi civili nelle campagne; - stabilisce gli indirizzi e gli interventi nelle infrastrutture, con particolare riguardo alla viabilita' rurale; - agevola lo sviluppo della proprieta' coltivatrice diretta, riconoscendo il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice; - cura il rinnovamento delle strutture produttive; - promuove la qualificazione professionale degli addetti; - incentiva e coordina la sperimentazione agraria; - interviene con adeguate misure per l'incremento delle attivita', svolte in forme associative, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la valorizzazione delle risorse del territorio, in relazione alle caratteristiche delle singole zone anche di intesa con le altre Regioni; - adotta iniziative ed interviene con mezzi adeguati per sostenere la zootecnia; - tutela ed incrementa il patrimonio forestale; - assume iniziative in favore delle zone e delle comunita' montane. La Regione favorisce, con interventi diretti, iniziative atte a valorizzare il settore della pesca nelle acque interne; - disciplina la caccia anche al fine di tutelare il patrimonio faunistico.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art11 · fonte su Normattiva