Parti contraenti possono concedere ai loro reciproci cittadini, in conformita' con le loro rispettive procedure in vigore, borse di studio per iniziare o continuare i loro studi in vari Istituti superiori.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;140~accordo-art2 · fonte su Normattiva