Parti contraenti possono concedere ai loro reciproci cittadini, in conformita' con le loro rispettive procedure in vigore, borse di studio per iniziare o continuare i loro studi in vari Istituti superiori.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
Parti contraenti possono concedere ai loro reciproci cittadini, in conformita' con le loro rispettive procedure in vigore, borse di studio per iniziare o continuare i loro studi in vari Istituti superiori.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1996-03-06;140~accordo-art2 · fonte su Normattiva