Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilita' e su base di reciprocita', assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso universita' o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66~accordo-art14 · fonte su Normattiva