Art. 10 (Accordo) — Borse di studio
Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilita', offriranno a laureati borse di studio per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali e scientifici di reciproco interesse. Esse offriranno altresi' borse di studio di breve durata a studenti e docenti per effettuare studi nelle lingue italiana ed araba. II numero delle borse di studio e le modalita' di attribuzione sono fissate dalle istituzioni competenti dei due Paesi. I beneficiari delle borse di studio saranno tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti in vigore nel Paese ricevente.
Testo vigente dal 23 gennaio 2004
