Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilita', offriranno a laureati borse di studio per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali e scientifici di reciproco interesse. Esse offriranno altresi' borse di studio di breve durata a studenti e docenti per effettuare studi nelle lingue italiana ed araba. II numero delle borse di studio e le modalita' di attribuzione sono fissate dalle istituzioni competenti dei due Paesi. I beneficiari delle borse di studio saranno tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti in vigore nel Paese ricevente.

Testo vigente dal 23 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11~accordo-art10 · fonte su Normattiva