[1]Scioglimento e liquidazione

[2]1. La Fondazione e' sciolta:

  • a)se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure
  • b)se i suoi membri decidono di denunciarlo. 2. In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attivita' sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attivita' della Fondazione e all'estinzione delle passivita'. Il saldo e' ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.

Testo vigente dal 30 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;140~accordo-art27 · fonte su Normattiva