[1]Risoluzione e scioglimento

[2]1. La presente Convenzione potra' essere risolta, in qualunque momento, con voto unanime del Consiglio. La risoluzione non avra' efficacia finche' gli obblighi di SKAO, nei confronti dei Paesi Ospitanti, anche in relazione alla dismissione dello SKA, non siano stati adempiuti. Una volta adempiuti, il Consiglio decidera' la data dalla quale decorrera' l'efficacia della risoluzione. In caso di risoluzione, SKAO sara' sciolto e cessera' di esistere come Organizzazione Internazionale. Qualsiasi attivita' sara' liquidata e il ricavato verra' distribuito tra i Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati da quando ne sono divenuti Membri. 2. Eventuali passivita' di SKAO saranno poste a carico dei Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati, da quando ne sono divenuti Membri e fino al momento della decisione di risoluzione. Nel caso in cui gli obblighi o le passivita' sostenuti da SKAO eccedano i fondi totali disponibili in quel momento, il Consiglio, con decisione unanime, provvedera' ad aumentare il contributo di ciascun Membro per tale obbligo o responsabilita'.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~convenzione-art17 · fonte su Normattiva