Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1549, comma 1, le parole: «non avere meno di ventotto anni e piu' di quaranta anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto il venticinquesimo anno di eta'»;
  • b)all'articolo 1559, comma 1:
  • 1)alla lettera b), la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «due»;
  • 2)la lettera c) e' abrogata;
  • c)all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «due».

Testo vigente dal 2 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-18;140~art3 · fonte su Normattiva