Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 113, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare»;
  • b)all'articolo 131-bis, comma 2, le parole: «I soci ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e».

Testo vigente dal 4 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-04;42~art18 · fonte su Normattiva