Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009. 609 parole tolte, 20 parole aggiunte in 31 capoversi.
tolto: L'Ente nazionale per le industrie turistiche (ENIT), istituito con la legge 7 aprile 1921, n. 610, ha il compito di:
tolto: a) svolgere, con ogni mezzo, la propaganda culturale e pubblicitaria in Italia ed all'estero per favorire il movimento dei forestieri;
tolto: b) raccogliere ed elaborare le statistiche turistiche;
tolto: c) esercire uffici di informazioni, di biglietteria e di turismo;
tolto: d) tutelare e promuovere le industrie turistiche ed alberghiere, provvedendo anche alla diffusione ed al perfezionamento della cultura tecnica ad esse inerenti;
tolto: e) coordinare e regolare l'attivita' delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, ferme restando le competenze del Ministro per l'interno a norma del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni.
tolto: Le norme relative ai compiti ad esso affidati saranno fissate nello statuto da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per l'interno.
tolto: Art. 2.
tolto: Alle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche si provvede con i redditi patrimoniali ed altre eventuali entrate, nonche' con il concorso dei seguenti contributi fissi annuali;
tolto: a) lire 1.500.000 sul bilancio del Ministero dell'economia nazionale;
tolto: b) lire 600.000 sul bilancio delle Ferrovie dello Stato;
tolto: c) lire 2.500.000 a carico delle agenzie di viaggi, aziende alberghiere, compagnie di navigazione e di trasporti marittimi ed aerei, istituti di credito ed imprese industriali o commerciali interessati allo sviluppo del turismo.
tolto: Il Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per l'economia nazionale, provvedera' a che le Confederazioni e le Federazioni sindacali competenti stabiliscano adeguati contributi, fino alla concorrenza complessiva della predetta somma, a carico dei rispettivi rappresentati;
tolto: d) lire 100.000, da ripartirsi dal Ministero dell'interno, a carico delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo, a seconda della loro importanza, desunta dal movimento dei forestieri e dall'efficienza dell'attrezzatura alberghiera.
tolto: L'ammontare di tale contributo puo' essere variato con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per l'economia nazionale.
tolto: I contributi indicati alle lettere c), d), sono versati all'Ente nazionale per le industrie turistiche in rate trimestrali posticipate.
tolto: Gli enti o categorie chiamati a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche hanno diritto ad essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione, secondo le norme dello statuto dell'Ente stesso.
tolto: Art. 3.
tolto: Con decreto del Ministro per l'economia, l'Ente nazionale per le industrie turistiche puo' essere autorizzato ad accettare contributi fissi volontari di altri enti od imprese interessati allo sviluppo della sua attivita' e potra' ad essi essere concessa una rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione.
tolto: Art. 4.
tolto: Le aziende alberghiere sono sottoposte alla vigilanza dell'Ente nazionale per le industrie turistiche per quanto concerne il movimento dei viaggiatori e per quanto concerne l'osservanza delle norme stabilite dal contratto di lavoro per il personale d'albergo e mensa.
tolto: Le modalita' per l'esercizio di tale funzione saranno determinate col decreto indicato al successivo art. 5.
tolto: Art. 5.
tolto: Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.
tolto: Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per le corporazioni e per le comunicazioni, saranno date le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
tolto: Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 24 febbraio 1931 - Anno IX.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Bottai - Ciano - Mosconi.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1931-02-24;141~art1 · fonte del testo